Autorizzazione a svolgere la libera professione e altre attività

Si ricorda che in base alla normativa di riferimento (art, 508 D.L.vo n. 297/1994; art. 53 D.L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l’iscrizione a un albo professionale), sia per l’esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l’eccezione di:

  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari;
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Sono inoltre esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
Si richiama l’attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante l’oggetto.

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L’art. 53, comma 7 del D.L. 165/2001 ha ribadito l’obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l’autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.
Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.
Al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni,
Precisato che l’autorizzazione in questione può essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest’ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l’amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per concedere la prescritta autorizzazione.
La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l’autorizzazione.

Allegato 1 – autorizzazione a svolgere la libera professione  Mod. A

Allegato 2 – autorizzazione a svolgere altre attività Mod. B

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico